PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

      1. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere condotta in maniera tale da garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti.
      2. L'individuazione, la realizzazione e la gestione del sito o dei siti di smaltimento, nonché del deposito o dei depositi di cui all'articolo 3 costituiscono attività di interesse nazionale.

Art. 2.

      1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, in quanto non modificate dalla presente legge e compatibili con la medesima legge.

Art. 3.

      1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al capo II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, nonché le seguenti definizioni:

          a) «sito di smaltimento»: area qualificata ed autorizzata nella quale è realizzato il centro di smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività, consistente nell'insieme degli impianti, dei laboratori, dei servizi e delle apposite strutture idonee a segregare i radionuclidi dalla biosfera;

 

Pag. 23

          b) «smaltimento»: collocazione, in un'apposita struttura, di rifiuti radioattivi, condizionati secondo determinate specifiche tecniche, con l'intenzione di non recuperarli;

          c) «smaltimento nell'ambiente»: immissione pianificata dei rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e dai relativi decreti applicativi;

          d) «smantellamento di un impianto nucleare»: fase finale delle attività di disattivazione di un impianto nucleare, consistente nell'insieme delle operazioni volte al rilascio incondizionato del sito dal punto di vista radioprotezionistico, anche mediante la demolizione e la rimozione di strutture, sistemi e componenti;

          e) «deposito»: ogni installazione autorizzata di deposito per la quale sia stabilito un tempo massimo di permanenza e di custodia dei rifiuti radioattivi e che garantisca la segregazione dei radionuclidi dalla biosfera;

          f) «conferimento»: operazioni di consegna dei rifiuti radioattivi all'Agenzia nazionale di cui all'articolo 4, ai fini della loro collocazione nel sito di smaltimento o nel deposito;

          g) «rilascio incondizionato del sito»: la condizione per cui le strutture, i sistemi ed i componenti di un impianto contenenti radioattività sono stati rimossi e le parti eventualmente rimaste in sito non contengono radioattività al di sopra dei livelli autorizzati;

          h) «rifiuti radioattivi a media e bassa attività»: categoria di rifiuti radioattivi, anche costituiti da sorgenti sigillate, caratterizzati da una concentrazione di radioattività non superiore ad alcune centinaia di becquerel per grammo o che richiedono tempi fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di tale ordine;

          i) «rifiuti radioattivi ad alta attività»: i rifiuti radioattivi che non appartengono alla categoria definita alla lettera h).

 

Pag. 24


Capo II
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI.

Art. 4.

      1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR) avente il compito di:

          a) realizzare e gestire il sito o i siti nazionali per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività da chiunque prodotti o detenuti, ivi compresi quelli provenienti dallo smantellamento degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e quelli costituiti da sorgenti sigillate;

          b) realizzare e gestire il deposito o i depositi nazionali per la custodia temporanea dei rifiuti radioattivi ad alta attività nonché dei rifiuti costituiti da combustibile nucleare irradiato, materie fossili, fertili, fossili speciali e materie grezze, da chiunque prodotti o detenuti, ivi compresi quelli provenienti dallo smantellamento degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e quelli costituiti da sorgenti sigillate;

          c) assicurare la chiusura delle pregresse attività nel settore elettronucleare e del ciclo del combustibile, promuovendo e coordinando, anche mediante la costituzione di società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la disattivazione degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

          d) promuovere studi e ricerche nell'ambito della disattivazione degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare per quanto concerne l'individuazione di siti di smaltimento in formazioni geologiche profonde per rifiuti radioattivi ad alta attività, a lunga vita media e per gli elementi di combustibile nucleare irraggiato.

 

Pag. 25


      2. In particolare, l'ANGERIR, nell'ambito dell'assolvimento dei propri compiti:

          a) caratterizza e qualifica il sito di smaltimento nonché il sito per il deposito nazionale nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

          b) predispone studi di fattibilità, elabora progetti di massima e provvede alle stesure di progetti esecutivi per la realizzazione dei propri impianti;

          c) provvede alla realizzazione delle infrastrutture dei propri impianti;

          d) gestisce le attività di smaltimento e di deposito di rifiuti radioattivi in propri impianti, ed esercita la sorveglianza ambientale nei relativi siti;

          e) stabilisce criteri e modalità di accettazione dei rifiuti radioattivi nei propri impianti;

          f) qualifica, secondo specifiche tecniche approvate dall'APAT, i processi di trattamento e di condizionamento dei rifiuti radioattivi ai fini del conferimento in propri impianti;

          g) stabilisce le modalità del confezionamento dei rifiuti radioattivi e di conferimento dei medesimi ai propri impianti;

          h) stabilisce il tariffario del conferimento dei rifiuti radioattivi a propri impianti curando la congruità dei costi.

      3. L'ANGERIR inoltre:

          a) può provvedere, anche mediante affidamento a terzi autorizzati, al trasporto dei rifiuti radioattivi ai propri impianti;

          b) assicura, operando in regime di concorrenza, la raccolta, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi destinati ai propri impianti di deposito o di smaltimento;

          c) promuove la formazione del personale per le attività di disattivazione di impianti nucleari e per il trattamento, il

 

Pag. 26

condizionamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio ed il sovvenzionamento di dottorati di ricerca;

          d) al fine di perseguire le finalità istituzionali, può stipulare accordi di collaborazione scientifica con università, enti, istituti di ricerca, nonché con organismi europei ed internazionali;

          e) conclude accordi di programma con le amministrazioni dello Stato, con le regioni e con gli enti locali, in cui sono stabiliti gli obiettivi, i tempi ed i costi, nonché le modalità di finanziamento, anche in relazione alle misure di cui all'articolo 15 adottate dal Consiglio dei ministri.

      4. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi e ai fini della programmazione e pianificazione della propria attività l'ANGERIR può chiedere, nel rispetto dei vincoli inerenti alla sicurezza nazionale, dati e informazioni a soggetti pubblici e privati, che sono tenuti a comunicarli.
      5. L'ANGERIR assicura la più ampia diffusione dell'informazione sui temi attinenti la propria attività, anche attraverso apposite pubblicazioni. L'informazione deve in particolare comprendere i criteri per l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di siti di smaltimento e di deposito di rifiuti, le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla protezione dalle radiazioni, nonché i risultati dei controlli ambientali periodicamente condotti.
      6. Il presidente dell'ANGERIR presenta al Ministro dello sviluppo economico, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Art. 5.

      1. L'ANGERIR ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della

 

Pag. 27

legge 21 marzo 1958, n. 259, e può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la consulenza legale e la rappresentanza in giudizio. L'ANGERIR è posta sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.
      2. Sono organi dell'ANGERIR:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      3. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio. Il presidente, che è scelto tra personalità di elevata qualificazione nel settore, ha la rappresentanza legale dell'ANGERIR, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovraintende all'andamento generale dell'Agenzia stessa.
      4. Il consiglio di amministrazione è costituito, oltre che dal presidente, da quattro componenti, aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro della salute e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      5. Il consiglio di amministrazione:

          a) delibera il bilancio di previsione entro i due mesi precedenti l'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; il bilancio consuntivo deve essere corredato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

          b) delibera il piano programmatico e finanziario triennale nonché le eventuali variazioni annuali;

          c) delibera i piani annuali di attuazione, compresi quelli relativi al conferimento

 

Pag. 28

dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'ANGERIR;

          d) approva i regolamenti interni;

          e) può costituire, per lo svolgimento delle attività dell'ANGERIR, joint venture, società di capitali o consorzi, stipulare contratti o accordi di collaborazione con imprese, enti pubblici e privati, anche con la partecipazione finanziaria degli stessi;

          f) delibera le tariffe relative al conferimento dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'ANGERIR;

          g) delibera sugli impegni derivanti dalle competenze istituzionali dell'ANGERIR, di cui all'articolo 4;

          h) delibera in ordine all'applicazione dei contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale ed alle assunzioni.

      6. Le delibere del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e), g) e h) del comma 5 sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico. Le deliberazioni di cui alla citata lettera h) sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Le delibere non approvate ai sensi del comma 6 entro il termine di un mese si intendono esecutive.
      8. Il direttore generale è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra persone di qualificata esperienza nelle attività di competenza dell'ANGERIR, su proposta del presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato soltanto per un secondo quinquennio.
      9. Il direttore generale:

          a) predispone i piani di cui al comma 5, lettere b) e c), che sottopone al consiglio di amministrazione; il piano annuale è predisposto sulla base del piano programmatico e finanziario triennale approvato dal Ministro dello sviluppo economico;

          b) attua i piani approvati e le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione;

 

Pag. 29

          c) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse dell'ANGERIR;

          d) presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio di amministrazione il conto consuntivo annuale, concordato da una relazione sull'attività dell'ANGERIR sull'anno precedente;

          e) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

          f) gestisce le attività dell'ANGERIR, anche per quanto concerne la determinazione di criteri, modalità e specifiche tecniche, e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione.

      10. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservazione delle leggi e dei regolamenti, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, effettua periodici accertamenti della consistenza di cassa e può chiedere al direttore generale dati ed informazioni sulla gestione dell'ANGERIR. È composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti; è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori dei conti può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
      11. Il presidente ed i componenti degli altri organi di cui al comma 2 sono nominati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che siano intervenute le proposte di cui ai commi 3, 4 e 8, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla nomina di propria iniziativa entro il mese successivo.
      12. L'ANGERIR si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei

 

Pag. 30

compiti istituzionali. La composizione del comitato è definita con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      13. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

      1. L'ANGERIR, entro quattro mesi dalla data di primo insediamento del consiglio di amministrazione, adotta regolamenti concernenti la propria organizzazione interna e il relativo funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottocento unità, e l'ordinamento delle carriere. In base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore elettrico, ivi compresi i trattamenti integrativi, l'ANGERIR delibera il trattamento giuridico ed economico del personale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.
      2. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'ANGERIR avviene mediante pubblico concorso, ferme restando le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8.
      3. L'ANGERIR, nei dieci giorni successivi al termine fissato dal comma 1, trasmette al Ministro dello sviluppo economico la delibera adottata, corredata da una richiesta di personale che ne indica i compiti e le responsabilità nonché le relative esigenze nell'immediato.
      4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, l'ANGERIR, con motivata delibera, può assumere, in numero non superiore a cinquanta unità, personale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché esperti, ovvero collaboratori esterni, in numero non superiore a venti, per specifici obiettivi e contenuti professionali. I suddetti contratti a tempo determinato possono essere rinnovati per non più di due volte.

 

Pag. 31


      5. Il personale in servizio, assunto anche a tempo determinato, non può svolgere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche di carattere occasionale, e non può avere interessi diretti o indiretti con i soggetti esercenti.
      6. Per corrispondere all'esigenza di assicurare l'operatività immediata dell'ANGERIR, in sede di prima attuazione della presente legge, l'organico dell'Agenzia è costituito da:

          a) il personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui all'allegato 1a) annesso alla presente legge;

          b) il personale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) di cui all'allegato 1b) annesso alla presente legge.

      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere apportate modifiche alla dotazione organica iniziale dell'ANGERIR definita ai sensi del presente articolo, anche tenendo conto delle eventuali richieste di trasferimento avanzate da personale degli enti di cui al comma 6. Decorso inutilmente tale termine, l'organico è costituito ai sensi delle disposizioni di cui agli allegati 1a) e 1b) annessi alla presente legge.
      8. La dotazione organica di cui al comma 6 è individuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2006; il personale è trasferito all'ANGERIR all'atto dell'insediamento del consiglio di amministrazione e, fino all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h), concernenti il trattamento del personale, conserva quello degli organismi di provenienza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite all'ANGERIR le corrispondenti risorse finanziarie.
      9. Entro sei mesi dalla data di primo insediamento del consiglio di amministrazione, l'ANGERIR acquisisce altro personale da amministrazioni pubbliche, enti e società.

 

Pag. 32

A tale fine, l'Agenzia concorda con gli enti, le società e le amministrazioni interessati, ivi comprese la società per azioni FN Nuove tecnologie e servizi avanzati e la società per azioni NUCLECO, un piano di trasferimenti di personale qualificato che sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico. Il piano specifica i compiti e le responsabilità del personale, le relative risorse finanziarie, nonché i tempi di attuazione dei trasferimenti.
      10. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dal ricevimento del piano di cui al comma 9, con proprio decreto stabilisce le modalità ed i tempi dei trasferimenti dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
OBBLIGHI DEI DETENTORI DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEGLI ESERCENTI

Art. 7.

      1. I detentori di rifiuti radioattivi hanno l'obbligo di conferire i rifiuti stessi all'ANGERIR. L'obbligo di conferimento può essere assolto anche tramite i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che siano convenzionati con l'ANGERIR.
      2. I soggetti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che svolgono attività che riguardano le disposizioni della presente legge devono attenersi ai criteri ed alle specifiche tecniche emanati dall'ANGERIR e devono operare il conferimento nei tempi e con le modalità concordati con l'ANGERIR stessa.
      3. I provvedimenti autorizzativi di cui ai capi IV e VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, definiscono, sulla base delle tariffe relative al conferimento dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'ANGERIR, l'entità e le modalità di prestazione di una adeguata fideiussione

 

Pag. 33

a garanzia del dovere di conferimento di cui al comma 1, nonché a garanzia del rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al comma 2. Per le attività per le quali è già stato rilasciato il provvedimento autorizzativo, la definizione di cui al primo periodo avviene all'atto del rilascio del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, o, comunque, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a:

          a) i rifiuti radioattivi per i quali esiste un provvedimento autorizzativo, emanato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, che ne consente lo smaltimento nell'ambiente o il cui smaltimento nell'ambiente è esente dall'autorizzazione di cui all'articolo 30 dello stesso decreto;

          b) i rifiuti radioattivi che, entro un periodo di 750 giorni dalla loro produzione, soddisfano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

Art. 8.

      1. Ad esclusione dei casi di cui all'articolo 12, comma 4, entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'ANGERIR e, successivamente a tale data, entro un anno dalla definitiva cessazione dell'esercizio, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e l'ANGERIR costituiscono società cui è affidato il compito di provvedere alla disattivazione degli impianti di cui allo stesso capo VII.
      2. Nell'atto costitutivo delle società di cui al comma 1 sono, altresì, definiti le modalità e i termini per il conferimento alle società stesse degli impianti, del personale e delle risorse economiche, ivi comprese

 

Pag. 34

le somme accantonate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2.
      3. L'atto di cui al comma 2 deve stabilire anche i criteri di riparto degli oneri finanziari delle attività di smantellamento degli impianti, la relativa durata e la restituzione del sito. L'atto determina altresì le modalità e i tempi degli apporti tecnici e finanziari dei titolari alle suddette attività. Nell'atto sono inoltre individuate le modifiche all'assetto organizzativo inerente agli impianti da conferire rispetto a quello descritto nella documentazione prodotta a suo tempo dagli esercenti.

Art. 9.

      1. Gli atti costitutivi delle società di cui all'articolo 8 sono trasmessi dall'ANGERIR al Ministro dello sviluppo economico, per l'approvazione e hanno efficacia subordinatamente ad essa.
      2. Subordinatamente alle prestazioni di garanzia previste dall'articolo 11, comma 6, il Ministro dello sviluppo economico, provvede, sentita l'APAP per gli aspetti di sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni, a volturare alle società di cui all'articolo 8, nonché alle società di cui all'articolo 12, comma 4, i provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti da conferire, di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
      3. Le società di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo 12, comma 4, effettuano le operazioni di disattivazione fino al rilascio incondizionato del sito cui consegue la cessazione delle società stesse.
      4. Il personale in servizio presso gli impianti conferiti ai sensi del presente articolo è assegnato alle società di cui all'articolo 8 ed è collocato dagli organismi di provenienza in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 10.

      1. A seguito dei provvedimenti di volturazione di cui all'articolo 9, gli atti

 

Pag. 35

costitutivi delle società di cui all'articolo 8 sono trasmessi, insieme ai provvedimenti medesimi, al Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Art. 11.

      1. I titolari di provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, elaborano una proposta di piano globale di accantonamento, da indicare nel bilancio, delle somme da destinare allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione degli impianti ed al deposito temporaneo del combustibile nucleare irraggiato e degli altri rifiuti ad alta attività. Il piano globale di accantonamento è sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Per il periodo pregresso rispetto all'approvazione del piano di cui al comma 1, restano fermi gli obblighi di accantonamento previsti dalle norme vigenti per ciascuno dei soggetti di cui allo stesso comma 1.
      3. Il piano globale di accantonamento, approvato ai sensi del comma 1, è soggetto a revisione triennale. Le modifiche eventualmente apportate sono approvate secondo quanto previsto dal citato comma 1.
      4. Le modalità di presentazione e i criteri di approvazione della proposta di piano globale di accantonamento sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANGERIR.
      5. I piani globali approvati e le eventuali modifiche, operate a seguito delle revisioni triennali, sono trasmessi agli in

 

Pag. 36

teressati e all'ANGERIR dal Ministro dello sviluppo economico.
      6. La titolarità dei provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 230, può essere trasferita subordinatamente alla prestazione da parte dei titolari di adeguate garanzie che consentano la provvista finanziaria per le operazioni di smaltimento dei rifiuti radioattivi, di disattivazione degli impianti nucleari e di deposito temporaneo del combustibile nucleare irraggiato e degli altri rifiuti ad alta attività.
      7. L'ANGERIR, nel redigere il piano programmatico e finanziario triennale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), tiene conto dei piani globali di accantonamento approvati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché delle eventuali revisioni triennali.

Art. 12.

      1. L'ANGERIR esercita le funzioni e svolge i compiti di cui all'articolo 4 con i mezzi finanziari derivanti:

          a) dal contributo dello Stato;

          b) dai finanziamenti relativi ai programmi di tutela ambientale, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

          c) dai proventi delle proprie attività;

          d) dal contributo di enti e di privati;

          e) dal contributo annuo delle società o degli enti interessati alla produzione, alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica, in ragione di 0,01 centesimi di euro per kWh per ciascuno di essi;

          f) dal proprio patrimonio.

      2. Il contributo dello Stato per le attività dell'ANGERIR, negli esercizi 2006-2008, è assegnato nella misura rispettivamente di 25, 30 e 40 milioni di euro annui.

 

Pag. 37


      3. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri relativi alle spese di gestione e di investimento dell'ANGERIR, si provvede annualmente con la legge finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nella misura definita dal piano programmatico e finanziario triennale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b) della presente legge.
      4. Sono assegnate all'ANGERIR nella misura del 50,1 per cento le azioni, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, delle società costituite per lo smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile nonché le attività connesse e conseguenti.

Art. 13.

      1. Le somme dovute in relazione al conferimento dei rifiuti radioattivi all'ANGERIR sono anticipate dai soggetti di cui all'articolo 11, secondo un piano finanziario concordato con l'ANGERIR stessa.
      2. Il piano di cui al comma 1 tiene anche conto dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione del centro di smaltimento e del deposito, nonché del programma di conferimento dei rifiuti all'ANGERIR.
      3. Le somme anticipate sono rivalutate sulla base delle tariffe di conferimento al momento della consegna dei rifiuti radioattivi al centro di smaltimento o al deposito.

Capo V
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14.

      1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento, e del deposito o dei depositi nazionali, ed allo scopo di assicurare alle amministrazioni regionali e locali, alle

 

Pag. 38

province autonome ed alla popolazione la massima correttezza e trasparenza di obiettivi, è istituito un Garante, cui è affidato il compito di condurre e coordinare la concertazione preventiva alla scelta del sito o dei siti.
      2. Il Garante è un organo collegiale costituito da tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Garante sono scelti tra soggetti di riconosciuta autorevolezza ed indipendenza. La designazione del Governo è sottoposta al parere degli organi parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione delle persone designate.
      3. Il Garante provvede alle consultazioni con le comunità e con gli organi di governo regionali, locali e delle province autonome, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le associazioni interessate; presenta l'economia dell'insieme del progetto, gli obiettivi dei programmi, le caratteristiche tecniche, gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione, e svolge con la massima trasparenza, a livello nazionale, un'approfondita azione di informazione a favore delle associazioni rappresentative di interessi diffusi e della popolazione, al fine di verificarne il consenso. Il Garante valuta altresì le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini, dagli operatori del settore e dalle associazioni citate.
      4. Il Garante riferisce periodicamente al Parlamento, al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e presenta agli stessi organi, al termine delle attività volte all'individuazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del sito o dei siti dei depositi nazionali, un rapporto con le proprie conclusioni.
 

Pag. 39


      5. Il Garante dispone di una segreteria tecnica, i cui componenti, in numero massimo di venti, sono scelti dallo stesso Garante, secondo criteri di comprovata competenza nelle materie di interesse. Il Garante si avvale dell'APAT per tutti gli aspetti di competenza di quest'ultima e, per lo svolgimento delle sue attività, può chiedere il supporto delle amministrazioni pubbliche.
      6. I componenti del Garante e della segreteria tecnica non possono esercitare anche indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, ricoprire incarichi di amministratore o essere dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi, anche indiretti, in imprese operanti nel settore di competenza del Garante medesimo. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
      7. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti del Garante non possono intrattenere, anche indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.
      8. Le spese di funzionamento del Garante e della segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli emolumenti spettanti al Garante e ai componenti della segreteria tecnica sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      9. Le determinazioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti di cui al comma 1, sono assunte dal Consiglio dei ministri, sentiti lo stesso Garante nonché i pareri degli organi parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio dei ministri, l'ANGERIR avvia le attività di caratterizzazione e di qualificazione puntuali del sito o dei siti ove realizzare i propri impianti di smaltimento o di deposito.
 

Pag. 40


      10. Il Garante e la segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono sciolti all'atto del rilascio del provvedimento che autorizza la fase di esercizio del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del deposito o dei depositi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), o, comunque, a seguito di accertamento, operato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, del venir meno delle esigenze per cui il Garante stesso è stato costituito.

Art. 15.

      1. Il Consiglio dei ministri, in relazione alle determinazioni di cui al comma 9 dell'articolo 14 in ordine all'individuazione del sito o dei siti, adotta altresì le misure, anche di carattere finanziario e tributario, volte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti citati.
      2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate su proposta dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la regione o la provincia autonoma interessata.

Art. 16.

      1. Entro dodici mesi dalla presentazione da parte dell'ANGERIR del rapporto di caratterizzazione e di qualificazione puntuali del sito o dei siti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'APAT, individua con decreto il sito o i siti nei quali realizzare gli impianti di smaltimento o di deposito.
      2. Il decreto di cui al comma 1 reca, altresì, l'indicazione dei tempi di attuazione di tutte le attività finalizzate alla realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e di deposito o dei depositi, e provvede all'istituzione di un comitato di coordinamento e consultazione a livello nazionale nonché di un comitato regionale di controllo.
      3. Ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale,

 

Pag. 41

per ciascuno degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, la realizzazione è soggetta al nulla osta di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La procedura di consultazione da adempiere ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995 comprende la commissione tecnica di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.
      4. Gli obblighi previsti dagli articoli 7 e 13, comma 1, decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo VI
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 17.

      1. Chiunque viola l'obbligo di conferire i rifiuti radioattivi all'ANGERIR, di cui all'articolo 7, è punito con l'arresto da un mese a tre mesi e con l'ammenda da 25.800 euro a 51.600 euro.
      2. Chiunque non osserva, in tutto o in parte, le istruzioni dell'ANGERIR di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con l'ammenda da 10.300 euro a 25.800 euro.
      3. Chiunque contravviene all'obbligo di munirsi di fideiussione di cui all'articolo 7, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 51.600 euro a 103.200 euro.
      4. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 7, è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 25.800 euro e l'importo del corrispettivo percepito, e, nel massimo, alla maggiore somma tra 258.200 euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che ha violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato, e comunque

 

Pag. 42

non inferiore a 25.800 euro e non superiore 516.450 euro.
      5. Chiunque, sottraendosi all'obbligo di conferimento di cui al comma 1, disperde o abbandona rifiuti radioattivi nell'ambiente, in modo da cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente medesimo è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 25.800 euro a 51.600 euro. Agli effetti penali, per grave alterazione dello stato dell'ambiente si intende anche il superamento dei livelli di rilevante contaminazione di cui all'articolo 115, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della metà.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

      1. L'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

      «Art. 56. - (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione. Svolgimento delle operazioni). - 1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), esaminata l'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 55 e la relativa documentazione, effettua una istruttoria tecnica e trasmette alle amministrazioni di cui al medesimo articolo 55, comma 1, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza e della documentazione medesime, una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.
      2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di ricezione della relazione dell'APAT, inviano a questa il proprio parere; decorso il suddetto termine, il parere si considera favorevole. L'APAT, sentita la commissione tecnica che si esprime entro tre mesi, invia, entro

 

Pag. 43

il mese successivo, il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.
      3.
Il Ministro dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'APAT.
      4.
L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell'APAT che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni emanate.
      5.
In attesa dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, possono aver luogo operazioni consentite dai provvedimenti autorizzativi esistenti, che siano volte al mantenimento o al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di radioprotezione».

Art. 19.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.